Il prossimo 16 dicembre 2014, i datori di lavoro (in qualità di sostituti d’imposta) dovranno corrispondere l’acconto dell’imposta sostituiva,
pari all’11%, per pagare l'anticipo di tasse dovute dai lavoratori sul “guadagno” (il rendimento) derivante dal proprio trattamento di fine rapporto nelle casse aziendali.
L’importo dell’imposta sostitutiva, in particolare, potrà essere determinata in base a due metodi di calcolo possibili:
√ il metodo storico, in base al quale l'acconto è calcolato sul 90% delle rivalutazioni maturate nell’anno solare precedente, comprese le rivalutazioni relative ai TFR erogati nel corso dell’anno per la cessazione del rapporto a seguito, per esempio, di dimissioni o licenziamenti;
√ il metodo previsionale, in base al quale il calcolo è effettuato sulle rivalutazioni che si presume matureranno nell’anno al quale l’acconto si riferisce, con riferimento ai soli dipendenti in forza al 30/11/2014.