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Intendiamo metterLa a conoscenza che, a seguito della sentenza n. 11988 del 31 maggio 2011, la Corte di Cassazione ha stabilito che in tema di accertamento induttivo del reddito d'impresa, la sussistenza di una saldo negativo di cassa.

implicando che le voci di spesa sono di entità superiore a quella degli
introiti registrati, oltre a costituire un'anomalia contabile, fa presumerne l'esistenza di ricavi
non contabilizzati in misura almeno pari al disavanzo.

in allegato l'informativa completa.

Studio Lamberto - Commercialisti Torino
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