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L’assegno di mantenimento all’ex coniuge

stabilito dal Provvedimento dell’Autorità giudiziaria di separazione, scioglimento, annullamento o cessazione del matrimonio, può essere dedotto dal reddito, purché corrisposto periodicamente; in particolare, lo stesso:

· è deducibile per il coniuge erogatore;

· è tassato dal coniuge percettore quale reddito assimilato al lavoro dipendente.

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