La gestione delle certificazioni correttive è prevista dall’articolo 2 del Decreto Legislativo n. 175/2014.
I sostituti d’imposta potevano correggere eventuali errori nella trasmissione delle certificazioni uniche, senza incorrere nelle sanzioni previste, trasmettendo una nuova certificazione corretta, entro i cinque giorni successivi alla scadenza prevista, quindi entro il 12 marzo. Nel caso di Certificazioni che attestano redditi che non confluiscono nel modello 730 precompilato, rimane ancora comunque la possibilità di inoltrare telematicamente le attestazioni oltre la scadenza di Legge Stabilità nella data del 9 marzo e quindi anche le relative integrazioni o correzioni.