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Dal 31 marzo 2015 scatterà l'obbligo della emissione, della trasmissione, della conservazione e della archiviazione esclusivamente in forma elettronica delle fatture emesse

nei rapporti con tutte le amministrazioni dello Stato. Tuttavia, in caso di assenza della partita IVA da parte del fornitore, la Pubblica Amministrazione può accettare, in luogo della fattura elettronica, la ricevuta cartacea; è, difatti, impossibile veicolare un file senza partita iva attraverso il Sistema di Interscambio. Lo ha chiarito il Ministero qualche giorno fa. Essendo esclusi dalla soggettività passiva, inoltre, le Onlus e tutti gli enti no profit non dotati di posizione IVA, possono continuare ad emettere ricevute e note di debito in formato cartaceo, con indicazione del solo codice fiscale.

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